Cass. civ. n. 33475/2024
È lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente).
Cass. civ. n. 18890/2024
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. solo in presenza di un conflitto negativo tra giudici per materia o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. Se il giudice della riassunzione eleva un conflitto senza indicare la competenza per materia o territoriale inderogabile dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice, la richiesta è inammissibile e la competenza rimane radicata presso il giudice ad quem.
Cass. civ. n. 18170/2024
La designazione convenzionale di un foro competente, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva se risultante da un'enunciazione espressa e inequivoca, tale da non lasciare dubbi sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.
Cass. civ. n. 17144/2024
La competenza territoriale inderogabile è prevista solo nei casi indicati dall'art. 28 cod. proc. civ., e non si estende a situazioni diverse, come ad esempio la richiesta di pagamento di interessi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2002 dovuti per pregressi ritardi nei pagamenti delle spettanze.
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In caso di adesione al foro derogabile indicato dalla controparte, il giudice deve limitarsi a cancellare la causa dal ruolo senza pronunciarsi sulla competenza territoriale e senza condannare alle spese processuali.
Cass. civ. n. 12810/2024
La clausola con cui si demandino ad un foro convenzionale "tutte le controversie inerenti il contratto" e non solo quelle "fondate sul contratto" o "scaturenti da" esso, va interpretata nel senso che le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le cause in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo uno dei fatti costitutivi di essa, sicché, in caso di cumulo di azioni, contrattuale ed aquiliana, fondate sugli stessi fatti materiali, il foro convenzionale è competente per entrambe, salva l'ipotesi in cui la domanda giudiziale risulti totalmente disancorata dal rapporto contrattuale.
Cass. civ. n. 12670/2024
In caso di cessione del credito intervenuta tra il creditore e un terzo estraneo all'azione di adempimento introdotta dal cedente, la competenza resta radicata presso il foro convenzionalmente stabilito tra le parti originarie del rapporto, giacché la cessione è idonea a produrre lo spostamento del luogo in cui deve essere adempiuta l'obbligazione solo se, oltre ad essere comunicata al debitore, avvenga prima che il credito sia giunto a scadenza.
Cass. civ. n. 5820/2024
Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché indicato come esclusivo, dà luogo a un'ipotesi di competenza "derogata" e non inderogabile. Pertanto, qualora l'eccezione d'incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d'ufficio.
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La clausola di deroga alla competenza territoriale pattuita tra due parti contrattuali non può essere imposta a un soggetto terzo che non ha preso parte alla negoziazione e per il quale la clausola è res inter alios acta.
Cass. civ. n. 5817/2024
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Cass. civ. n. 3315/2024
La clausola di deroga della competenza territoriale può essere considerata valida solo se vi è una dichiarazione espressa univoca che dimostri la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Cass. civ. n. 41670/2021
La clausola di deroga della competenza territoriale contenuta in un contratto concluso da una società in accomandita semplice è vincolante anche per i singoli soci, agli effetti dell'art. 2267 c.c., operando, pertanto, nei confronti della società e dei soci responsabili per le obbligazioni sociali il medesimo foro convenzionale pattuito come esclusivo. (Fattispecie relativa a procedimento d'ingiunzione promosso nei confronti di socio accomandatario di s.a.s. cancellata dal registro delle imprese). (Regola competenza).
Cass. civ. n. 33309/2019
Il patto con il quale sia stata prevista una deroga convenzionale alla competenza territoriale opera nei soli confronti dei diretti contraenti; esso, dunque, non produce effetto rispetto ai terzi e non è vincolante, né opponibile verso questi ultimi che, invece, restano assoggettati, come convenuti o come attori, alle regole determinative della competenza fissate dalla legge, essendo irrilevante che il patto di deroga sia stato validamente trascritto.
Cass. civ. n. 32731/2019
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore. (Regola competenza).
Cass. civ. n. 9283/2017
La clausola contrattuale con la quale le parti indicano la competenza - intesa come frazione o misura della giurisdizione - del giudice, appartenente ad un determinato Stato, ai fini della decisione di eventuali controversie tra le stesse insorte deve essere normalmente intesa, salva specifica ed espressa previsione in senso contrario, come volta a conferire la giurisdizione esclusiva al giudice appartenente al sistema giurisdizionale di quello Stato (e non già a quest’ultimo se ed in quanto dotato di giurisdizione). Invero, secondo un’interpretazione fatta propria anche dalla Corte di giustizia della UE, ai fini dell’attribuzione della giurisdizione è sufficiente che la clausola negoziale individui gli elementi oggettivi su cui le parti si sono accordate per scegliere il giudice al quale esse intendono sottoporre le loro controversie presenti o future.
Cass. civ. n. 8548/2017
In tema di foro convenzionale, la clausola riferita a "qualsiasi controversia" deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle, aventi ad oggetto la responsabilità aquiliana, in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione, congiunto ad altri, e, laddove attribuisca al giudice designato competenza esclusiva, non esige, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo diretta proprio ad escludere il loro concorso.
Cass. civ. n. 4377/2017
La clausola di deroga della competenza per territorio, stabilita da uno dei contraenti a proprio favore, è valida quando l'altro contraente abbia sottoscritto la dichiarazione con la quale approva specificamente la stessa, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione di detta dichiarazione da parte del predisponente.
Cass. civ. n. 22869/2016
In tema di competenza territoriale derogabile, può ritenersi sussistente un accordo endoprocessuale qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti, inequivocamente interpretabile nel senso di una scelta concorde e consapevole di proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario, non essendo sufficiente a tale scopo la circostanza che le parti, nell'eccepire entrambe l'incompetenza del giudice adito e nell'individuare il giudice ritenuto competente sotto i vari profili alternativi di legge, abbiano fornito una o più indicazioni materialmente e fortuitamente coincidenti.
Cass. civ. n. 14390/2015
La clausola contrattuale di deroga della competenza per territorio assolve la funzione di designare l'ufficio giudiziario di maggior prossimità per una delle parti attraverso un rinvio mobile alle norme dell'ordinamento giudiziario che fissano la sede e le articolazioni territoriali del foro prescelto. Ne consegue che la soppressione dell'ufficio giudiziario indicato convenzionalmente non rende inefficace la suddetta clausola, che dovrà intendersi riferita all'ufficio giudiziario che abbia accorpato quello soppresso.
Cass. civ. n. 3539/2014
Ove una domanda sia proposta invocando la sussistenza, dinanzi al giudice adito, del foro del consumatore, l'eccezione sulla competenza territoriale sollevata dal convenuto tesa a negare la qualificabilità e assoggettabilità della controversia - poiché non "di consumo" - a quel foro, implica, ove fondata, l'applicazione delle regole di competenza territoriale derogabile, con la conseguenza che la parte è tenuta a contestare la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile, e ad indicare il diverso giudice competente secondo ognuno di essi, dovendo altrimenti ritenersi l'eccezione di incompetenza "tamquam non esset", perché incompleta, e ciò anche quando il giudice adito ritenga che effettivamente la controversia non sia soggetta al foro del consumatore.
Cass. civ. n. 24415/2013
L'accordo con il quale le parti di un contratto abbiano stabilito una deroga convenzionale alla competenza territoriale non opera nei confronti di chi sia rimasto estraneo all'accordo, a nulla rilevando la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché per il terzo la clausola di deroga è "res inter alios acta". Pertanto nel contratto a favore di terzo quest'ultimo, non essendo parte né in senso sostanziale né in senso formale, non è tenuto a rispettare il foro convenzionale pattuito tra i contraenti.
Cass. civ. n. 17604/2012
L'operazione di leasing finanziario, pur non dando luogo ad un contratto plurilaterale, realizza un collegamento negoziale tra contratto di fornitura e contratto di leasing, e tale collegamento ha l'effetto giuridico di legittimare l'utilizzatore ad esercitare in nome proprio le azioni scaturenti dal contratto di fornitura. Ne consegue che la clausola derogativa della competenza, contenuta nel contratto di vendita ed espressamente approvata per iscritto dalle parti di quel contratto, deve ritenersi operante anche nei confronti dell'utilizzatore, in quanto clausola di trasferimento, facente parte del contratto dal quale l'utilizzatore deriva il suo potere di azione.
Cass. civ. n. 21192/2011
In tema di competenza territoriale nelle cause in materia di proprietà industriale (nella specie, di contraffazione di brevetto), il criterio stabilito dall'art. 120, comma 6, del d.l.vo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), che prevede la competenza della "autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi", non è suscettibile di deroga, trattandosi di norma speciale rispetto al "genus" degli artt. 18 e 19 c.p.c., i quali legittimano la deroga per ragioni di connessione, ove siano ricorrenti le condizioni indicate dall'art. 33 c.p.c. in tema di cumulo soggettivo.
Cass. civ. n. 9922/2010
La disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, n. 19, c.c. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto. (Fattispecie relativa ad azione di nullità di intesa anticoncorrenziale e conseguente risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 2 e 33 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazioni in relazione alle somme ad essa corrisposte in base a contratto per la responsabilità civile automobilistica; la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio, nonostante il consumatore risiedesse nell'ambito del foro adito, e rimesso alla Corte di appello del luogo di residenza del consumatore medesimo).
Cass. civ. n. 6824/2010
Il contratto di prestazione d'opera professionale concluso tra paziente e medico rientra nell'ambito della disciplina dei contratti del consumatore, anche se il contratto non sia stato concluso per iscritto e il paziente abbia scelto di avvalersi dell'attività di un medico esercente in un luogo diverso dalla sua residenza; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il paziente poteva proporre la domanda davanti al foro della propria residenza, ai sensi dell'art. 1469-bis, commi 1 e 3, n. 19), cod. civ., prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) e, successivamente, può formularla dinanzi allo stesso giudice ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lett. u) del medesimo d.lgs. (Fattispecie relativa a regolamento di competenza in tema di azione risarcitoria per i danni conseguenti all'inesatta esecuzione da parte del medico di prestazioni odontoiatriche rese in favore di minore).
Cass. civ. n. 6802/2010
Il consumatore convenuto dinanzi a foro diverso da quello suo proprio, il quale eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice davanti al quale è stato tratto, ha l'onere di allegare che trattasi di controversia concernente un contratto cui, pur essendo stato oggetto di negoziazione individuale (come nella specie, riguardante un contratto di appalto privato di lavori per ristrutturazione di immobile), trova applicazione la disciplina di tutela di cui agli artt. 33 e ss. del d.l.vo 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del consumo). In presenza di tale allegazione, il professionista, che intenda escludere l'applicazione della anzidetta disciplina di tutela, è onerato della prova che la clausola contrattuale di proroga della competenza, con deroga del foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u), del citato d.l.vo n. 206, è stata, ai sensi dell'art. 34 dello stesso d.l.vo, oggetto di specifica trattativa (quale presupposto che rileva, per l'appunto, ai fini della applicazione o meno della disciplina di tutela in questione e non già dell'accertamento della vessatorietà o abusività della clausola), caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività; ovvero di dare prova idonea a vincere la presunzione di vessatorietà della clausola medesima, dimostrando che, valutata singolarmente e in connessione con le altre di cui si compendia il contenuto del contratto, nello specifico caso concreto essa non determina un "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto", in cui, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.l.vo citato, viene a sostanziarsi la vessatorietà della clausola. Ne consegue che, in difetto delle prove suddette, la clausola di deroga del foro del consumatore è nulla, anche là dove il foro indicato come competente risulti coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.
Cass. civ. n. 23280/2007
Ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie riguardanti la protezione dei dati personali, la previsione dell'inderogabilità del foro del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento ex art. 152, comma secondo del D.L.vo n. 196 del 2003, riguarda «tutte» le azioni proponibili in applicazione di tale testo normativo, comprese quelle inerenti i provvedimenti del Garante. Pertanto, la domanda riguardante sia la denuncia di violazioni ascrivibili ad una pluralità di convenuti che l'annullamento del provvedimento del Garante, non può essere proposta davanti ad un unico foro ma esclusivamente davanti a ciascuno dei tribunali nel cui territorio hanno sede le singole parti convenute titolari del trattamento, anche per la frazione del provvedimento del Garante relativa a ciascuna violazione, dal momento che lo spostamento della competenza territoriale previsto nell'art. 33 c.p.c. per il cumulo soggettivo di domande si applica solo quando i fori alternativi siano derogabili e facoltativi, e l'inderogabilità della competenza territoriale per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del citato D.L.vo n. 196/2003 prevale, limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti del Garante, su quella del foro erariale ex art. 25 c.p.c.
Cass. civ. n. 15219/2007
Nell'ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausula derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo; tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Cass. civ. n. 12719/2007
La semplice designazione di un foro territoriale effettuata dalle parti usando l'espressione «deroga al foro territoriale» non è sufficiente per attribuire a detto foro carattere di esclusività, in mancanza di un'enunciazione espressa, la quale non lasci dubbio alcuno sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari.
Cass. civ. n. 9567/2004
L'azione civile contro la discriminazione razziale che, ai sensi dell'art. 44, n. 2 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, si esercita con ricorso depositato anche personalmente dalla parte nella cancelleria del tribunale del luogo di domicilio dell'istante, configura una ipotesi di competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. che non può subire modifiche, neppure per ragioni di connessione.
Cass. civ. n. 2874/2002
Il foro convenzionale può ritenersi esclusivo quando vi sia una dichiarazione univoca ed espressa dalla quale risulti la concorde volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
Cass. civ. n. 4511/2001
Non è necessaria la specifica approvazione per iscritto della clausola derogatrice della competenza per territorio qualora risulti che la lettera-contratto sottoscritta dal dipendente non sia la mera riproduzione di uno schema generale precostituito unilateralmente dalla società datrice di lavoro, ma costituisca il risultato di trattative e accordi convenzionali raggiunti in pieno regime di libertà negoziale, con l'attiva partecipazione del dipendente, il quale abbia avuto modo di far valere i suoi particolari interessi, poiché in tal caso il contratto non è assimilabile al tipo dei contratti per adesione o di quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, ma è il risultato di una concreta contrattazione svoltasi in precedenza tra le parti su un piano di parità.
Cass. civ. n. 11122/1999
L'accordo con il quale le parti di un rapporto contrattuale stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere delle controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto non può che riferirsi a cause aventi ad oggetto il rapporto contrattuale stesso. Ne consegue che, ove il petitum, in relazione alla causa petendi, esuli dall'ambito della competenza territoriale convenzionale, come nel caso in cui una delle parti si dolga di atti di concorrenza sleale attribuiti all'altra, atti che non si configurano come illeciti, non sussiste alcun collegamento con la clausola di deroga alla competenza territoriale, che, pertanto, non trova applicazione, e ciò a prescindere dall'ampiezza della formula usata al riguardo nell'accordo tra le parti.
Cass. civ. n. 664/1996
In tema di competenza per territorio, la clausola contrattuale che renda esclusivo uno dei fori concorrenti di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c., implica, comunque, deroga all'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria a norma del combinato disposto degli artt. 29 e seguenti del codice di rito e 1341 e seguenti del codice civile e, pertanto, ai sensi di tali ultime norme, deve essere specificamente approvata per iscritto.
Cass. civ. n. 159/1990
Il foro stabilito dalle parti dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata per effetto della convenzione, e non già ad una competenza inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art. 29 cpv. c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione; pertanto, nel caso di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di residenza o domicilio di uno dei convenuti — perché decida in unico processo sulle cause promosse contro più persone e connesse per l'oggetto o per il titolo — senza limitazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con un altro convenuto.