(massima n. 1)
Quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno dei quali esecutore materiale e l'altro autore morale (e tale va considerato il soggetto che dell'atto lesivo si giovi, come il proprietario dell'edificio che venga ampliato in modo lesivo dell'altrui possesso), sussiste la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili.