(massima n. 2)
L'elemento oggettivo dello spoglio, che consiste nella privazione del possesso, si atteggia diversamente a seconda che questo abbia a oggetto una cosa o un diritto, sostanziandosi, nel primo caso, in un'azione che toglie al possessore il potere di fatto sulla cosa e, nel secondo caso, in un comportamento che impedisce al possessore l'esercizio del diritto e che può estrinsecarsi sia in un atto positivo, rivolto a porre in essere un ostacolo materiale all'esercizio dell'altrui diritto, sia in un contegno negativo, con il quale lo "spoliator" si opponga all'eliminazione di un ostacolo non creato da lui, contro l'espressa volontà del possessore di riportare la situazione di fatto allo "status quo ante". Da tanto consegue che se un'opera (cosa o manufatto) necessaria all'esercizio di una servitù venga asportata, distrutta o resa inservibile per una qualsiasi causa non imputabile al possessore del fondo servente, questi commette spoglio della servitù qualora si opponga arbitrariamente al ripristino dell'opera che il possessore del fondo dominante chieda di eseguire a sua cura e spesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che aveva escluso la sussistenza dell'illecito possessorio nella condotta consistita nell'avere diffidato il possessore del fondo dominante dal ripristinare la strada sulla quale aveva esercitato la servitù di passaggio, in quanto deterioratasi per cause naturali). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA).