(massima n. 1)
La norma dell'art. 125 c.p.c. che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata non può trovare applicazione nei procedimenti che sono introdotti mediante ricorso e con i quali una parte si rivolge direttamente al giudice per ottenere dal medesimo, anche inaudita altera parte, i particolari provvedimenti dalla legge previsti; così come si verifica nei procedimenti possessori, nei quali il pretore è sollecitato a dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari per la reintegrazione e manutenzione nel possesso (art. 703, secondo comma, c.p.c., in relazione all'art. 689 dello stesso codice). Nei procedimenti anzidetti, il conferimento della procura al difensore deve necessariamente precedere la presentazione dell'atto, che è destinato a promuovere subito l'attività del giudice.