(massima n. 1)
In materia di procedimento possessorio, nel quale il giudizio di merito è da ritenersi instaurato a decorrere dal deposito del ricorso introduttivo, è inapplicabile l'art. 669 novies c.p.c., sanzionante l'inefficacia del provvedimento cautelare ove il procedimento di merito non venga iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice, e pertanto è da escludere che tale inattività conduca alla perdita di efficacia dell'ordinanza di reintegrazione emesso nella fase interdittale, a nulla rilevando che, a chiusura di detta fase, il giudice abbia anche fissato, erroneamente, il termine per l'inizio della causa di merito, anziché l'udienza per la trattazione, dinanzi a sé, della causa già pendente.