(massima n. 1)
Nell'azione di reintegrazione di possesso la legittimazione passiva permane in capo allo spoliator ancorché questi, dopo lo spoglio, abbia trasferito a terzi il possesso della cosa, come rivela la lettera dell'art. 1163 c.c. e conferma la ratio della stessa norma e dell'art. 1168 c.c., volta a non lasciare lo spoliatus, a seguito di maliziose manovre dello spoliator, privo della tutela di legge nei confronti dell'autore dello spoglio (unitamente al nuovo possessore di mala fede); né rileva, ai fini del dovere del giudice di pronunciarsi sul merito della domanda, accogliendola o rigettandola, la circostanza che lo spoliator sia nella impossibilitą assoluta di restituire la cosa, ovvero che con la domanda non sia stata avanzata nessuna richiesta di danni, avendo l'attore pur sempre interesse alla statuizione dell'illegittimitą dello spoglio, potendo pretendere il risarcimento anche con un successivo e separato giudizio.