(massima n. 1)
In caso di azione possessoria proposta da una persona giuridica privata contro lo spossessamento dei beni posto in essere da commissario straordinario nominato dal Comune in forza di una legge reg. (nella specie, l. reg. Toscana 3 ottobre 1997, n. 72) che consente la nomina di commissari alle IPAB, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, in quanto il comportamento della P.A. si ricollega ad un provvedimento amministrativo emesso nell'esercizio di un potere autoritativo, non assumendo alcun rilievo la natura privatistica dell'ente, la quale non comporta la nullitą, ma solo l'illegittimitą del provvedimento.