(massima n. 1)
Con riguardo alla richiesta di sequestro conservativo di beni in Italia di uno stato estero, che venga avanzata a tutela di crediti discendenti da prestazioni giornalistiche svolte in favore di detto Stato o di una sua agenzia statale di stampa, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, alla stregua dell'immunitą giurisdizionale di cui godono gli stati stranieri (e gli altri soggetti di diritto internazionale) in relazione ai rapporti posti in essere nell'ambito delle loro attivitą sovrane, o comunque diretti alla realizzazione delle loro finalitą istituzionali, nonché della stretta inerenza di quelle prestazioni a tali funzioni pubblicistiche.