Nel caso esaminato dal Tribunale, un condominio aveva proposto reclamo avverso un provvedimento con cui il giudice aveva rigettato la richiesta di sequestro conservativo (art. 671 codice di procedura civile) delle somme dovute dall’assicurazione al condominio stesso, per i danni da quest’ultimo subiti a seguito di un incendio di un appartamento.
La ricorrente, infatti, aveva affermato che tale incendio era “scaturito nei locali condotti in locazione da una società” e che i danni ingenti causati avevano interessato anche l'intera struttura condominiale.
La società che aveva in locazione l’immobile, tuttavia, sosteneva che i motivi dell’incendio era “fuori dalla sfera di conoscibilità” della medesima, “in quanto inerenti a difetti dell’impianto elettrico di un immobile condotto soltanto in locazione” dalla società, con conseguente responsabilità del locatore e non del conduttore, ai sensi dell’art. 2051 codice civile.
Il Tribunale non riteneva di poter accogliere il suddetto reclamo.
Osservava il giudice, infatti, che, nel caso di specie, il condominio intendeva promuovere nei confronti della società conduttrice dell’immobil, un’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
Tuttavia, il Tribunale rilevava come non emergessero elementi tali da consentire di “assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia” e, nello specifico, sull’impianto elettrico da cui è scaturito l’incendio.
Infatti, secondo il giudice, “il locatore, proprietario dell’immobile, conserva la disponibilità giuridica e la materiale custodia, tanto delle strutture murarie, quanto degli impianti in essi conglobati, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull’efficienza degli impianti, rimanendo pertanto responsabile in via esclusiva dei danni arrecati ai terzi per difetti dei detti impianti”.
In proposito, anche la Corte di Cassazione ha ribadito come “gravi sul proprietario, quale custode dei beni e degli impianti condominiali, la responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c., per i danni subiti da terzi a causa del malfunzionamento dei detti impianti” (Cass. civ., sent. 9 giugno 2010, n. 13881).
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava il reclamo e condannava il reclamante al pagamento delle spese processuali.