Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Manutenzione impianto elettrico a carico del locatore

Manutenzione impianto elettrico a carico del locatore
In caso di incendio causato da malfunzionamento dell'impianto elettrico di un appartamento è responsabile il proprietario dello stesso e non il conduttore.
Il Tribunale di Bologna, con un’ordinanza del 20 novembre 2015, ha fornito alcune precisazioni proprio in merito a questa questione, inserendosi nella tematica della responsabilità da cosa in custodia, di cui all’art. 2051 codice civile.

Nel caso esaminato dal Tribunale, un condominio aveva proposto reclamo avverso un provvedimento con cui il giudice aveva rigettato la richiesta di sequestro conservativo (art. 671 codice di procedura civile) delle somme dovute dall’assicurazione al condominio stesso, per i danni da quest’ultimo subiti a seguito di un incendio di un appartamento.

La ricorrente, infatti, aveva affermato che tale incendio era “scaturito nei locali condotti in locazione da una società” e che i danni ingenti causati avevano interessato anche l'intera struttura condominiale.

La società che aveva in locazione l’immobile, tuttavia, sosteneva che i motivi dell’incendio era “fuori dalla sfera di conoscibilità” della medesima, “in quanto inerenti a difetti dell’impianto elettrico di un immobile condotto soltanto in locazione” dalla società, con conseguente responsabilità del locatore e non del conduttore, ai sensi dell’art. 2051 codice civile.

Il Tribunale non riteneva di poter accogliere il suddetto reclamo.

Osservava il giudice, infatti, che, nel caso di specie, il condominio intendeva promuovere nei confronti della società conduttrice dell’immobil, un’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).

Tuttavia, il Tribunale rilevava come non emergessero elementi tali da consentire di “assumere che il conduttore avesse un effettivo potere sulla cosa in custodia” e, nello specifico, sull’impianto elettrico da cui è scaturito l’incendio.

Infatti, secondo il giudice, “il locatore, proprietario dell’immobile, conserva la disponibilità giuridica e la materiale custodia, tanto delle strutture murarie, quanto degli impianti in essi conglobati, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione e sull’efficienza degli impianti, rimanendo pertanto responsabile in via esclusiva dei danni arrecati ai terzi per difetti dei detti impianti”.

In proposito, anche la Corte di Cassazione ha ribadito come “gravi sul proprietario, quale custode dei beni e degli impianti condominiali, la responsabilità a norma dell’art. 2051 c.c., per i danni subiti da terzi a causa del malfunzionamento dei detti impianti” (Cass. civ., sent. 9 giugno 2010, n. 13881).
Nel caso di specie, risultava assodato che l’incendio fosse derivato da un fenomeno di natura elettrica e il condominio non aveva fornito alcuna argomentazione a sostegno della tesi secondo cui i difetti dell’impianto elettrico dovessero ricondursi alla responsabilità della società conduttrice dell’immobile in questione.
Proprio il condominio avrebbe dovuto provarela sussistenza nella specie di un qualsiasi potere fisico ed obbligo di custodia dell’impianto elettrico in capo al conduttore”, in quanto, in mancanza, non poteva ritenersi operante la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale rigettava il reclamo e condannava il reclamante al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.