(massima n. 1)
Le ordinanze del giudice istruttore (come pure del presidente del tribunale) in materia di sequestro (concessione, cauzione, revoca: artt. 672-687 c.p.c.) pur non potendo essere assimilate a quelle istruttorie a causa della loro incidenza su diritti soggettivi, č pur vero che hanno efficacia circoscritta entro precisi limiti temporali, stante il loro carattere strumentale rispetto al processo o ai processi di convalida o di merito o a cui si inseriscono, di guisa che quell'efficacia č destinata a venir meno alla definizione del processo per qualsiasi causa, e tutte le questioni relative alla loro legittimitā sostanziale o processuale possono e debbono esser fatte valere al momento della decisione sulla convalida che č impugnabile nelle forme ordinarie. Ne consegue per quanto riguarda, in particolare, il provvedimento di riduzione del sequestro conservativo (non previsto espressamente nel nostro ordinamento ma invalso nella pratica in analogia alla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.), insuscettibile di passaggio in giudicato, potendo la parte interessata sempre chiedere, anche nel corso del processo, un nuovo sequestro sui beni relativamente ai quali il precedente č stato escluso che avverso il medesimo č inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. che riguarda provvedimenti decisori definitivi che spieghino i loro effetti con efficacia di giudicato per non essere dato contro di essi alcun rimedio.