(massima n. 2)
Il vincolo di indisponibilitą del bene derivante dall'esecuzione, su di esso, di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati, nel senso che, al momento della attuazione del provvedimento cautelare, la operativitą del vincolo č circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrą ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed interveniendi, con la conseguenza che la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene de quo č, in relazione alle due ipotesi ora ricordate, da ritenersi, almeno in astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell'affidamento con riferimento alla posizione dell'acquirente del bene oggetto di sequestro (eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma), ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirą all'esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori, intervenuti o interveniendi.