(massima n. 1)
Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, č tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi cosė maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.