(massima n. 1)
Costituisce elemento oggettivo per valutare il pericolo nel ritardo, condizione di ammissibilitą per la concessione del sequestro conservativo, il rapporto di proporzione, quantitativo e qualitativo, tra patrimonio del debitore e presunto ammontare del credito da tutelare, nella cui valutazione occorre tener conto che č insufficiente la sussistenza dell'idoneitą del patrimonio del debitore a garantire il credito al momento in cui la misura cautelare č richiesta, essendo invece necessario che tale garanzia permanga fino al momento in cui potrebbero realizzarsi le condizioni per il soddisfacimento coattivo del credito stesso.