(massima n. 1)
Con riguardo a nave di armatore straniero ormeggiata in porto italiano, l'istanza di sequestro conservativo, a tutela dei crediti di lavoro dei marittimi alle dipendenze di detto armatore, ed altresģ la domanda di convalida di tale sequestro rientrano nella giurisdizione del giudice italiano, in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 4 n. 3 e 672 terzo comma c.p.c., anche quando la causa di merito, trattandosi di contratti di arruolamento intervenuti fra stranieri, nonché stipulati ed eseguiti all'estero, si sottragga a detta giurisdizione.