(massima n. 1)
Con riguardo ad obbligazioni contrattuali, l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo — integrando il «fondato timore» di perdere la garanzia del credito a norma dell'art. 671 c.p.c. — solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare de qua il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto.