(massima n. 1)
Ai fini dell'emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il requisito del periculum in mora, che non può essere escluso in base alla sola considerazione della consistenza patrimoniale (qualitativa o quantitativa) del debitore, non può essere affermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s'inserisca in un comportamento — processuale od extraprocessuale — dell'obbligato che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito. Il compito di stabilire nei casi concreti se il detto pericolo sussista o no — tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi, congiuntamente o anche alternativamente apprezzati, e senza trascurare, inoltre, il rapporto di proporzionalità tra l'ammontare del credito e gli elementi valutativi appresi — è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione congrua sul piano logico ed immune da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità.