(massima n. 1)
Nel caso in cui pił persone abbiano prestato fideiussione per un medesimo debitore e per un medesimo debito, non configura periculum in mora idoneo a giustificare la concessione del sequestro conservativo in favore del fideiussore che, avendo pagato, eserciti il regresso nei confronti degli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione, il comportamento di minore prontezza di questi ultimi a soddisfare il comune creditore, in mancanza di ulteriori elementi che rendano verosimile la eventualitą di un depauperamento del loro patrimonio o, comunque, il proposito di sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni attinenti ai rapporti interni, ai sensi degli artt. 1298, 1299 e 1954 c.c.