Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione (1) del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati (2).
Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.
Note
(1)
Il sequestro conservativo sui beni immobili viene eseguito con la trascrizione del provvedimento autorizzativo nei registri immobiliari del luogo in cui è situato il bene. In tal caso, la trascrizione ha un'efficacia costitutiva poiché solo ad avvenuta trascrizione il sequestro potrà produrre gli effetti sostanziali di cui all'art. 2906 del c.c..
Inoltre, si precisa che a differenza del pignoramento immobiliare, non è necessaria la notifica del provvedimento autorizzativo del sequestro.
Inoltre, si precisa che a differenza del pignoramento immobiliare, non è necessaria la notifica del provvedimento autorizzativo del sequestro.
(2)
Il soggetto responsabile della trascrizione del sequestro conservativo è il creditore che ha ottenuto la sua concessione; invero, solo il creditore è responsabile della sua esecuzione.