(massima n. 1)
Con riguardo a sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva, di pagamento di una somma di denaro, la parte condannata non può essere autorizzata al sequestro conservativo di quella somma che abbia richiesto (previa effettuazione del suo deposito presso un istituto di credito) deducendo l'inesistenza del suo debito e, quindi, il credito alla restituzione di quanto deve pagare, atteso che l'accertamento a cognizione piena, ancorché non definitivo, contenuto nella sentenza esclude la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare, restando esperibile per la parte soccombente con la impugnazione della detta sentenza soltanto la richiesta, al giudice dell'appello, di sospensione o revoca della clausola di provvisoria esecuzione (cosiddetta inibitoria) ex art. 351, c.p.c.