(massima n. 1)
In sede di convalida del sequestro conservativo, deve ritenersi consentita, ove risulti l'esorbitanza del valore dei beni originariamente staggiti rispetto allo ammontare del credito, la riduzione della misura cautelare (con la sua convalida nei corrispondenti limiti), in quanto il potere di disporre tale riduzione č implicitamente conferito dall'art. 671 c.p.c., nella parte in cui rinvia alle norme sul pignoramento (ivi incluso l'art. 497 c.p.c., che espressamente contempla la riduzione del pignoramento).