Oggetto della restituzione
La cosa dev'essere restituita
cum omni causa, con cioè tutti gli accessori ed anche coi frutti (le fonti citano, ad esempio, la cavalla col puledro, tanto se è nato prima, quanto se e nato durante il comodato). Se l'uso era impossibile senza la percezione dei frutti, la cosa dev'essere restituita in quello
status fructifer in cui venne consegnata.
Tempo
Il tempo della restituzione si desume dal termine pattuito, o, in difetto, da quello deducibile dall'uso della cosa stessa, sempre salva, in ogni caso, la possibilità d'immediata risoluzione del rapporto, per urgente e impreveduto bisogno del comodante.
Luogo
Il luogo della restituzione — in mancanza di specifici patti — è determinato dagli usi, e — se questi non dispongono — è desunto dalla natura della prestazione o da altre circostanze (
art. 1282 del c.c.): solo quando da tutto ciò non si possa ricavare alcun elemento, si fa capo alle norme generali (
art. 1882 del c.c.). Sia gli usi, sia la natura della prestazione, sia le altre circostanze sono univoci nel far presumere che sia il comodatario a portare la cosa al comodante, e non questo a chiederla al domicilio del comodatario stesso. In tal senso è comunemente interpretata la volontà delle parti, e così sembrano orientate anche le fonti.
Restituzione anticipata
Della possibilità di risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità per il comodante (nel che si sostanzia la facoltà accordata ad esso di richiedere la immediata restituzione della cosa, prima della scadenza del termine), già si è trattato più sopra.
Nessun termine di preavviso deve essere dato: solo nell'interpretazione del § 605 del B. G. B. (che prevede un'analoga norma) viene accordata, in omaggio alla buona fede, che, dopo la disdetta
(Kiindingung), il comodatario abbia, a sua disposizione, un modico lasso di tempo, per portare a termine l'atto d'uso iniziato
(meissige Frist zur Erledigung).
Esclusione della compensazione
Circa la disponibilità di ritardare la restituzione della cosa (o il suo valore equivalente) accampando diritti di credito in compensazione, dobbiamo riferirci a quanto già dedotto.
Effetti della mancata restituzione
Se it comodatario abbia alienato (nel qual caso è responsabile anche di appropriazione indebita), o colposamente disperso, la cosa comodata, il comodante non potrà più chiedere per impossibilita oggettiva la restituzione della cosa stessa, ma solo — come risarcimento del danno — i1 suo corrispondente valore.
Resta da sapere però quand'è che avviene questa trasformazione della prestazione specifica in quella pecuniaria dello
id quod interest. II che ha una grande importanza nel caso di fallimento del comodatario, per decidere se al comodante spetti il pagamento in moneta piena, o fallimentare.
La giurisprudenza, formatasi soprattutto a seguito del clamoroso dissesto della Banca Italiana di Sconto, riteneva che la conversione avesse luogo alla scadenza del contratto, e poiché questa era posteriore alla moratoria, ne deduceva l'obbligo per il fallimento di pagare l'intero valore delle cose comodate al comodante.
La legge fallimentare (art. 79 r. d. 16 marzo 1942, n. 267) è andata in senso contrario, disponendo che è il momento della comparsa della cosa che deve prendersi in considerazione. Pertanto, se alla apertura del fallimento la cosa non c'era più, né il curatore riesce a rintracciarla, del pagamento al comodante dello equivalente valore risponderà il fallito: il che vale quanto dire che il pagamento sarà fatto in moneta fallimentare.
Se, invece, la scomparsa della cosa è avvenuta dopo, sarà il fallimento che ne risponderà, e il pagamento avverrà così integralmente.