(massima n. 1)
Allorché un provvedimento di sequestro conservativo sugli immobili del debitore venga: (a) dapprima concesso con decreto "inaudita altera parte", ai sensi dell'art. 669 sexies, comma secondo, c.p.c.; (b) quindi, revocato dallo stesso giudice che l'ha concesso in esito all'udienza di discussione, con ordine di cancellazione della trascrizione; (c) infine, nuovamente concesso dal collegio in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., gli effetti di esso si producono rispetto ai terzi sin dalla data della trascrizione del primo decreto concesso "inaudita altera parte", qualora prima della pronuncia collegiale, non si sia comunque provveduto alla sua cancellazione.