(massima n. 1)
La circostanza che il credito sia garantito da ipoteca non è, di per sé, di ostacolo alla concessione del sequestro conservativo, sempre che il giudice del merito ritenga, sia pure implicitamente, che l'ipoteca non sia sufficiente a garantire il credito. (Nella specie, un marito aveva concesso un'ipoteca a garanzia del credito della moglie separata per l'assegno di mantenimento. Successivamente, la moglie, essendo il marito emigrato all'estero, aveva richiesto ed ottenuto un sequestro conservativo a garanzia dello stesso credito. Contestatasi dal marito, nel giudizio di convalida, la sussistenza del periculum in mora in relazione al fatto che il credito della moglie era garantito dall'ipoteca convenzionale, i giudici del merito, ritenendo sussistente l'anzidetto presupposto, avevano convalidato la misura cautelare. La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato il principio sopra enunciato, rilevando che il trasferimento all'estero del marito e la sua convivenza more uxorio con altra donna, ben potevano far sorgere il periculum in mora, non appena esaurita la garanzia derivante dall'iscrizione di un'ipoteca di esiguo importo). È possibile concedere il sequestro conservativo, a garanzia del puntuale pagamento di un assegno di mantenimento dovuto alla moglie, se si riscontra fondato il timore che il debitore, anche se sia attualmente adempiente, possa rendersi insolvente in un prossimo futuro.