I testamenti previsti in questa sezione sono nulli quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore(1) ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore(2)(3).
Per gli altri difetti di forma(4) si osserva il disposto del secondo comma dell'articolo 606(5).
Note
(1)
Il testamento orale (c.d. nuncupativo) è nullo.
(2)
Ove la mancanza di sottoscrizione dipenda da impossibilità, è sufficiente farne menzione nel testamento, indicandone la causa.
(3)
E' causa di nullità anche il ricevimento del testamento da parte di persona non autorizzata.
(4)
L'inosservanza delle disposizioni riguardanti la consegna, il deposito oppure l'annotazione nei registri specifici non è causa di invalidità del testamento.
(5)
Il testamento è annullabile da parte di chiunque vi abbia interesse entro cinque anni dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie (v. art. 606 c. 2 e 1441 del c.c.).