Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela si prescrivono [2941 n. 5, 2946] in cinque anni dal compimento della maggiore età [2] o dalla morte del minore. Se il tutore ha cessato dall'ufficio e ha presentato il conto prima della maggiore età o della morte del minore, il termine decorre dalla data del provvedimento col quale il giudice tutelare pronunzia sul conto stesso [43, 45].
Le disposizioni di quest'articolo non si applicano all'azione per il pagamento del residuo che risulta dal conto definitivo [2946](1).