(massima n. 1)
Il vizio di legittimitą costituzionale di una norma di legge non ancora dichiarato non costituisce impedimento legale all'esercizio del diritto disconosciuto dalla norma, successivamente dichiarata incostituzionale, ma pone in essere solo una mera difficoltą di fatto a tale esercizio. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l'illegittimitą della medesima, l'efficacia retroattiva della pronuncia della Corte costituzionale inficia fin dall'origine la disposizione colpita, consentendo il decorso della prescrizione del diritto conseguente alla dichiarazione di incostituzionalitą anche durante il periodo anteriore alla pronuncia stessa. (Fattispecie relativa alla sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 che ha dichiarato l'illegittimitą costituzionale parziale degli artt. 3, 134, 211 e 254 del D.P.R. n. 1124 del 1965 in materia di malattie professionali).