(massima n. 1)
In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, sicché nell'ipotesi di obbligazioni a termine incerto e non immediatamente eseguibili tale momento coincide con quello in cui il ritardo nell'adempimento eccede ogni limite di tolleranza. (La Corte nel formulare il principio sopra richiamato, ha confermato la decisione dei giudici di appello che avevano individuato l'inizio di decorrenza del termine di prescrizione del diritto del compratore alla risoluzione per inadempimento del contratto di vendita, nella scadenza del termine con cui il medesimo aveva diffidato il venditore all'adempimento delle obbligazioni a termine incerto derivanti dal contratto).