(massima n. 1)
L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, sicché l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato prescritto il credito nei confronti di una società fallita per decorso del termine decennale, in mancanza di atti interruttivi anche durante la procedura di concordato preventivo). (Rigetta, TRIBUNALE VERONA).