(massima n. 1)
In tema di incapacitā naturale conseguente ad infermitā psichica (nella specie, demenza senile grave), accertata la totale incapacitā di un soggetto in due periodi prossimi nel tempo, la sussistenza di tale condizione č presunta, "iuris tantum", anche nel periodo intermedio, sicché la parte che sostiene la validitā dell'atto compiuto č tenuta a provare che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia.