(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza dell'incapacitā di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni) non occorre la totale privazione delle facoltā intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontā cosciente, secondo un giudizio che č riservato al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā, se adeguatamente motivato.