Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19630 del 11 luglio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacitą naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente.

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