Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 4586 del 21 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'annullamento di un contratto ai sensi dell'art. 428 c.c., la prova dell'incapacitą naturale del contraente richiede che sia provata una patologia grave che menomi significativamente le facoltą intellettive e volitive, al punto da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio. Tale stato non richiede necessariamente una privazione totale delle facoltą psichiche ma deve essere dimostrata la sua presenza al momento della stipula del contratto mediante prove univoche ed incontestabili anche attraverso indizi e presunzioni.

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