(massima n. 1)
A differenza dell'infermitā mentale che viene in considerazione per la dichiarazione d'inabilitazione, consistente in un'alterazione delle facoltā mentali in un grado tale da determinare l'incapacitā parziale di curare i propri interessi, per cui si richiede, a tal fine la cooperazione di un altro soggetto, la incapacitā naturale idonea a determinare, nel concorso di altri elementi, l'annullabilitā degli atti giuridici compiuti dalla persona che ne č affetta richiede che, sia pure in via provvisoria, questa abbia le facoltā intellettive gravemente menomate, sė da essere totalmente incapace di valutare l'opportunitā degli stessi atti ed anche di determinare, in relazione ad essi, una cosciente volontā. Ne deriva che il grado e l'intensitā della malattia mentale necessaria e sufficiente per la pronuncia d'inabilitazione sono inferiori a quelli richiesti per l'accertamento dell'incapacitā naturale, tal ché l'avvenuta declaratoria d'inabilitazione non equivale alla dimostrazione dell'incapacitā naturale dell'abilitato.