(massima n. 1)
Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacitą di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, cod. civ., non č richiesta, a differenza dell'ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente; quest' ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualitą del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell'incapacitą deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non č censurabile in sede di legittimitą tranne che per vizi logici o errori di diritto.