(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della incapacitā di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio (nella specie, dimissioni), non occorre la totale privazione delle facoltā intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontā cosciente, facendo cosė venire meno la capacitā di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere. La valutazione in ordine alla gravitā della diminuzione di tali capacitā č riservata al giudice di merito e non č censurabile in cassazione se adeguatamente motivata, dovendo l'eventuale vizio della motivazione emergere, in ogni caso, direttamente dalla sentenza e non dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimitā.