(massima n. 1)
Il convincimento del giudice di merito circa l'esistenza dell'incapacitą di intendere e di volere del soggetto nel momento in cui ha posto in essere l'atto del quale č chiesto l'annullamento a norma dell'art. 428 c.c. costituisce un apprezzamento di tatto che si sottrae a qualsiasi controllo in sede di legittimitą se sorretto da motivazione esente da vizi logici ed errori giuridici, quale č quella che consideri non decisiva, ai fini della ricorrenza della suddetta incapacķtą, la presenza di uno stato d'ansia, per quanto marcato, e di una personalitą fornita di eccesso di affettivitą, trattandosi di circostanze non idonee a far parlare di turbe della personalitą cosģ gravi da integrare il requisito richiesto dalla citata norma del codice civile. (Fattispecie in tema di annullamento di dimissioni).