(massima n. 1)
Nell'ipotesi di annullamento delle dimissioni presentate da un lavoratore subordinato (nella specie, perché in stato di incapacitą naturale), le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiara l'illegittimitą delle dimissioni, in quanto il principio secondo cui l'annullamento di un negozio giuridico ha efficacia retroattiva non comporta anche il diritto del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della riammissione al lavoro, che, stante la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, non sono dovute in mancanza della prestazione, salvo espressa previsione di legge. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 30/07/2012).