(massima n. 1)
Al fine dell'annullamento del negozio per Ģincapacitā naturaleģ, a norma dell'art. 428 c.c., non č necessaria l'incapacitā totale ed assoluta del soggetto, ma č sufficiente che le sue facoltā intellettive o volitive risultino diminuite in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione dell'atto e la formazione di una volontā cosciente.