(massima n. 1)
Qualora la domanda di annullamento di un contratto per incapacitą naturale abbia ad oggetto un contratto di compravendita, il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto implica un vizio di motivazione della sentenza, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/05/2015).