Sul punto è agevole rilevare una complessa stratificazione giurisprudenziale di cui non qui possibile dare conto puntualmente. In maniera sintetica e senza pretese di esaustività, le Sezioni Unite pronunciatesi nel tempo (Demitry, Carnevaler, Mannino) hanno tracciato i confini di una fattispecie applicativa de quo che nel nostro ordinamento è sempre stata oggetto di grandi dibattiti. Tacciata di imprevedibilità dalla Corte di Strasburgo, il c.d. concorso esterno in associazione mafiosa ad oggi conosce alcuni punti fermi. Innanzitutto, circa la sua ammissibilità: secondo la tesi c.d. plurisoggettiva eventuale, ex art. 110 del c.p. è suscettibile di combinarsi anche con i reati plurisoggettivi propri dando vita ad una nuova fattispecie di evento e causalmente orientata.
Circa il discrimen tra l’intraneus ed il concorrente ex art. 110 c.p., la giurisprudenza ormai ha chiarito che assume la qualità eztraneus nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che “priva dell'affectio societatis e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima”. Viceversa, il c.d. partecipe al sodalizio mafioso è dotato dell’affectio societatis e dunque è stabilmente inserito nella gerarchia del consorzio criminale.
Il discrimen tra le due figure si traduce anche in un diverso “ruolo processuale”: per il partecipe occorre un indicatore processuale che testimoni l’avvenuto inserimento del soggetto nel sodalizio criminale con di tendenziale stabilità; per il concorrente esterno il modello di accertamento è invece agganciato ad un paradigma causalmente orientato e presuppone da un lato la consapevolezza del mancato inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la presenza di una condotta empiricamente capace di realizzare un incremento tangibile circa l’esistenza e permanenza/rafforzamento della associazione.
Quanto all’elemento soggettivo, la condotta del concorrente esterno deve essere alimentata, conformemente al principio di personalità scolpito ex art. 27 Cost. dal dolo diretto, inteso come previa rappresentazione e volizione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento degli scopi del consorzio criminale. A tale uopo, secondo la giurisprudenza consolidata della corte di Cassazione occorre che anche le condotte poste in essere da soggetti esterni, che contribuiscano in modo oggettivamente rilevante (e soggettivamente consapevole) alla realizzazione o al permanere dell'evento in questione, siano rappresentati quali macro-eventi finali del sodalizio criminale.
Per l’effetto di tale paradigma processuale, occorre che la condotta dell’extraneus non deve tendere ad un incremento della potenzialità del consorzio criminale ma deve porsi come supporto di concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita della cellula criminale. Processualmente, la verifica di tale potenzialità causale andrà condotta con giudizio ex post, esaminando le ricadute empiriche della condotta oggetto di analisi, in modo tale da poter affermare che la condivisione da parte del concorrente delle finalità perseguite dal gruppo abbia comportato un concreto ausilio in una o più vicende specifiche avute di mira dal sodalizio.