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Diritto penale -

La legittimitą dell'ergastolo

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Foggia
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Nel diritto penale contemporaneo emerge, sempre di più, la questione funzionale della pena. L’ergastolo rappresenta l’area del diritto penale in cui il dibattito è più concentrato e complesso, soprattutto per l’ergastolo ostativo. L’oggetto d’indagine è la pena, in particolare dell’ergastolo. Il primo macro argomento è la funzione della pena con le varie teorie che si sono sviluppate; il secondo macro argomento è la pena in Europa, in particolare l’ergastolo. Dopo di che, il successivo tema è la legittimità dell’ergastolo ordinario e dell’ergastolo ostativo secondo la dottrina e la giurisprudenza sia europea sia costituzionale. Dopo una breve riflessione sulle teorie della pena, in Italia e in Europa, si è visto come si sono sviluppate, in passato, teorie della pena quali la teoria retributiva, la teoria general-preventiva, la teoria special-preventiva. Più recentemente si sono affermate le cd. teorie polifunzionali della pena dando maggiore importanza, ma non esclusiva, alla rieducazione o risocializzazione, sancita dall’art. 27 Cost.; inoltre, dopo aver analizzato l'attuale normativa si è guardato, nella presente tesi, ai principali problemi di costituzionalità che, negli anni, hanno interessato la pena dell'ergastolo, attraverso un'attenta analisi della giurisprudenza costituzionale più consolidata e recente. In particolar modo, il presente lavoro di tesi ha prestato maggiore attenzione al tema dell'ergastolo ostativo, il quale pone seri problemi di costituzionalità sotto due profili: il principio rieducativo, sancito dall'art. 27 co. 3 cost., seconda parte, e il divieto di trattamenti contrari all'umanità, sancito dall'art. 27 co. 3 cost., prima parte, altresì dall'art. 3 CEDU; la questione scientificamente più interessante è il presunto contrasto con l'art. 3 CEDU. Su quest’ultimo aspetto si sono passate in rassegna le principali sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di ergastolo senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale – anticipata, se non previa una collaborazione del reo qualificata come “oggettivamente giustificabile” dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel 2003. Si può concludere che la legislazione italiana in materia di ergastolo ostativo sia fortemente deficitaria rispetto agli standard ampiamente estesi richiesti dalla Corte EDU poiché il meccanismo automatico di non concessione dei benefici penitenziari, tra cui la liberazione condizionale, all'ergastolano non collaborante non consente di verificare periodicamente il reale ravvedimento del condannato anche in assenza di tale elemento. Oltre alla necessaria previsione di un meccanismo di revisione periodico circa la rieducazione del condannato, si ritiene che dopo un certo arco temporale di detenzione debbano necessariamente prevalere le esigenze umanitarie ponendo un limite temporale assoluto alla pena dell'ergastolo anche in caso di reato ostativo. Ritengo che, a tal proposito, l'art. 22 c.p. non debba essere abrogato o sostituito con una differente pena, come ad esempio la c.d. reclusione speciale di durata temporale definita. Le conclusioni sono le seguenti: l’ergastolo è costituzionalmente legittimo in quanto la liberazione condizionale ne garantisce la funzione rieducativa della pena, nonché è essa stessa un mezzo per la rieducazione del reo condannato, qualora abbia mostrato un certo ravvedimento e espiato almeno 26 anni di reclusione. Questione più complessa è l’ergastolo ostativo. Ritengo, alla luce dei risultati della tesi, costituzionalmente legittimo il requisito della collaborazione con la giustizia, previsto dalla legge al fine di rimuovere le preclusioni in tema di ergastolo ostativo, compresa la possibilità della liberazione condizionale; quest’ultimo, espressione di una tangibile e concreta rieducazione del reo condannato, considerandolo come l’unico criterio ragionevole ed oggettivo per una giusta e proporzionale revisione dell’ergastolo ostativo. Ritengo che sarà difficile per il legislatore italiano individuare un criterio o un meccanismo alternativo a quello sopra citato, come chiesto dalla Corte Europea, in tema di ergastolo ostativo. Infine, si tratta di una questione aperta, quella della costituzionalità e compatibilità convenzionale dell'ergastolo, in particolar modo di quello ostativo, come dico nel quarto capitolo della tesi.

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