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Diritto penale -

Mutamenti della funzione della sanzione penale

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2018
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Roma La Sapienza
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
La risposta del nostro ordinamento al fenomeno della criminalità è di tipo prevalentemente repressivo. Tuttavia lo Stato deve bilanciare, da una parte, una sempre maggiore richiesta di pubblica sicurezza e di certezza della pena, dall’altra, il dovere di dare attuazione a principi costituzionali e norme che attribuiscono al sistema sanzionatorio italiano diverse funzioni. La polifunzionalità della sanzione penale è stata, e continua ad essere, oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale, pertanto, tramite questo lavoro si tenta di ripercorrere quelli che sono stati i mutamenti della funzione della sanzione penale nelle varie epoche storiche, evidenziandone i passaggi fondamentali.
Nella prima parte dell’elaborato si accenna alla mera funzione vendicativa della pena, tipica dell’età antica, in cui essa consisteva prevalentemente in supplizi a punizione di crimini aventi spiegazioni naturali o spirituali. Con il successivo abbandono del fondamento teologico delle norme si assiste allo sviluppo di una dimensione più umana del diritto, che attribuirà alla sanzione penale una funzione di prevenzione generale in modo da garantire la sicurezza pubblica. Dopo l’età medievale, con l’accentramento dei poteri nelle mani dei sovrani degli Stati nazionali appena nati, la pena ha subito un’involuzione con il ritorno ai supplizi tramite i quali il sovrano dimostrava la sua autorità.
Nel secondo capitolo l’analisi prosegue con la trattazione delle novità risalenti al periodo in cui l’illuminismo giuridico di Cesare Beccaria poneva le basi per lo sviluppo di un diritto penale moderno, e con la spiegazione degli indirizzi che le sanzioni penali hanno assunto con la nascita della Scuola Positiva criminologica e l’introduzione di studi scientifici, biologici, psicologici e sociologici relativi al fenomeno criminale. Del sistema sanzionatorio, che si è costituito successivamente, importanti testimonianze si trovano nelle codificazioni del 1930 che hanno introdotto norme basate sia sulla responsabilità penale del soggetto per il fatto commesso sia sulla pericolosità sociale dello stesso, comportando così l’applicazione di pene e di misure di sicurezza che hanno determinato nel nostro ordinamento la nascita del cosiddetto sistema del “doppio binario”. Nei primi anni del Novecento, inoltre, si assiste alla collocazione della persona del reo al centro del sistema. Il movimento di pensiero della “Nuova difesa sociale” ha infatti introdotto un’ ulteriore finalità della pena, cioè quella rieducativa e terapeutica volta a risocializzare il reo e a permettere così un’effettiva difesa della società dal crimine. Nell’ultimo capitolo di questo lavoro si affronta, infine, il riconoscimento definitivo nell’articolo 27 della Costituzione italiana della funzione di rieducazione del reo a cui deve tendere la sanzione penale. Questo principio costituzionale è stato poi assorbito dalla riforma penitenziaria del ’75 che prevede, peraltro, il diritto del reo ad un trattamento penitenziario individualizzato, basato su una preventiva osservazione della sua personalità e delle sue condizioni sociali, familiari, economiche e culturali, allo scopo di un suo reinserimento in società.
Prosegue poi l’analisi delle modalità di esecuzione penale alternative alla detenzione tramite le quali l’autore del reato, avendo contatti con l’esterno, può evitare in tutto o in parte il contagio con l’ambiente carcerario e avere una migliore prospettiva di vita al termine dell’espiazione. A tal proposito, con l’aiuto di dati statistici offerti dal Ministero della Giustizia, è stato possibile esaminare le problematiche legate al sistema penitenziario, come quella relativa al sovraffollamento carcerario che da anni rende difficile garantire al reo un percorso rieducativo e risocializzante. Si accennerà, infine, alla realtà internazionale rispetto al trattamento individualizzato del condannato facendo riferimento ai sistemi di probation, che consistono nell’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure, ai quali l’Italia negli ultimi anni, seppur lentamente, tenta di avvicinarsi rafforzando il principio secondo il quale la pena detentiva deve esistere come extrema ratio.

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