(massima n. 1)
Sebbene la norma di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) intenda tutelare non la proprietą in senso giuridico civilistico, bensģ la posizione di fatto tra soggetto e bene, tuttavia si impone pur sempre, nel caso della imputazione di cui alla citata norma, l'indagine sulla coscienza e volontą dell'agente di porre in essere un comportamento intimamente connesso alla consapevole appartenenza del bene ad un altro soggetto. (Fattispecie relativa a ritenuta insussistenza del reato per esclusa consapevolezza della altruitą del bene, in quanto gli imputato intesero ripristinare un loro diritto, preteso o reale e pertanto non intendevano arbitrariamente invadere un terreno altrui).