(massima n. 1)
Ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi «pubblici» — secondo la nozione che si ricava dagli art. 822 e ss. c.c., mutuata dal legislatore penale — i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti; e «destinati ad uso pubblico» quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto.