(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 633 c.p. l'esecuzione sul fondo altrui, in assenza del decreto di esproprio, di opere a carattere permanente (quali lavori di sbancamento di migliaia di metri cubi di terreno e posa in opera di manufatti in cemento armato ancorati con tubi di calcestruzzo) da parte del titolare di una concessione mineraria per la ricerca e l'utilizzazione di acque minerali, seppure il fondo ricada nel perimetro indicato dal provvedimento amministrativo, perché la concessione di coltivazione mineraria non esime dall'obbligo di attivazione delle normali procedure per ottenere i prescritti decreti di espropriazione.