(massima n. 1)
Non esiste rapporto di specialitā fra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni o edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma 4, L. 8 agosto 1977, n. 513, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie; l'elemento materiale della prima ipotesi, infatti, č costituito dall'arbitraria introduzione nel fondo o nell'edificio altrui al fine di occuparlo, mentre quello caratterizzante la seconda č costituito dall'occupazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, occupazione che puō anche non essere arbitraria, ma soltanto irregolare; la norma di cui all'art. 633 c.p., inoltre, č posta a tutela del patrimonio, ed il bene giuridico protetto appartiene ad un rapporto di fatto, esercitato sia dal proprietario che da terzi, che trova la sua definizione nel concetto di possesso indicato dall'art. 1140 c.c.; con la L. n. 513/1977, viceversa, il legislatore ha inteso tutelare l'edilizia residenziale pubblica con sanzioni amministrative, tendenti ad evitare il consolidamento di talune situazioni in contrasto con la legittima assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.