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Cassette di frutta sulla strada pubblica

Cassette di frutta sulla strada pubblica
Commette il reato di "invasione di terreni ed edifici" il fruttivendolo che lascia le cassette della frutta sulla strada.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25826 del 22 giugno 2016, si è pronunciata in merito alla configurabilità del reato di “invasione di terreni ed edifici”, di cui all’art. 633 codice penale e di “violazione di sigilli”, di cui all’art. 639 bis c.p., da parte di un fruttivendolo che aveva “in mancanza di autorizzazione amministrativa, occupato in modo stabile e non itinerante con cassette, installazioni e altro, una parte della via pubblica” e aveva, altresì, “violato i sigilli apposti su quella parte, invadendo arbitrariamente immobili pubblici”.

Nel caso esaminato dalla Corte, in particolare, il fruttivendolo in questione era solito lasciare le cassette della frutta e verdura sulla strada comunale, con la conseguenza che egli era stato imputato e condannato, nei primi due gradi di giudizio, per i reati di cui sopra.

In base all’art. 633 codice penale, infatti, commette il reato di “invasione di terreni ed edifici”, colui che “chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”; in base, invece, a quanto previsto dall’art. 639 bis codice penale, invece, configura il reato di “violazione di sigilli”, il fatto di violare i sigilli apposti dalla Pubbica Autorità, al fine di “assicurare la conservazione o la identità di una cosa”.

Ritenendo la sentenza di condanna ingiusta, il fruttivendolo proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza e lamentando l’erronea applicazione dell’art. 633 c.p., dal momento che, nella prospettazione dell’imputato, le violazioni che sarebbero state, secondo i giudici dei precedenti gradi di giudizio, poste in essere, “rientrerebbero nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del Codice della Strada che le punisce quali illeciti amministrativi”.

In sostanza, secondo il fruttivendolo, il fatto di lasciare le cassette sulla pubblica via, non integrerebbe una fattispecie di reato, punita dal codice penale, ma il semplice illecito amministrativo di “occupazione della sede stradale”, di cui all’art. 20 Codice della Strada, che vieta l’occupazione abusiva della sede stradale, punendo tale condotta con la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 155 a Euro 624.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, giudicando inammissibile il relativo ricorso.

Secondo la Corte, infatti “nessun errore o incongruenza sussiste nel caso di specie, in cui le condotte poste in essere dagli imputati, sono state fatte correttamente rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 633 codice penale (invasione di terreni ed edifici)”.

Osserva la Cassazione, infatti, come “tale disposizione non si pone in rapporto di specialità con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 20 Codice della Strada (occupazione della sede stradale), essendo del tutto diversa la loro oggettività giuridica”.

In particolare, la Corte rileva come il reato di cui all’art. 633 c.p. è posto “a tutela del patrimonio”, mentre l’illecito amministrativo di “occupazione della sede stradale”, è posto a tutela della “sicurezza della circolazione stradale”.

In proposito, peraltro, la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di pronunciarsi nello stesso senso, con le sentenze n. 14602 del 12 marzo 2014 e n. 31811 del 8 maggio 2012.

Alla luce di tali osservazioni, dunque, la Corte dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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