(massima n. 2)
Tra il delitto di invasione di terreni o edifici e la contravvenzione di occupazione di suolo del demanio marittimo non sussiste concorso apparente di norme, essendo diversa l'obiettivitā giuridica degli interessi tutelati e data la differenza tra le condotte illecite ipotizzate dalle due figure di reato che puniscono, rispettivamente, la introduzione arbitraria e per un congruo lasso di tempo in terreni o edifici altrui con l'intento di occuparli o di trarne profitto, e il fatto dell'effettiva occupazione del demanio marittimo. Pertanto i due reati possono, nei congrui casi, concorrere materialmente.