(massima n. 1)
Non esiste rapporto di specialitā tra la norma incriminatrice di cui all'art. 633 c.p. (invasione di terreni ed edifici) e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 20 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (occupazione della sede stradale), essendo diversa l'obbiettivitā giuridica delle due norme; la disposizione penale, infatti, č posta a tutela del patrimonio e quella amministrativa a garanzia della sicurezza della circolazione stradale. (Alla stregua di tale principio la Corte ha annullato la sentenza pretorile che aveva ritenuto, ai sensi dell'art. 9 della L. 24 novembre 1981, n. 689, doversi ipotizzare esclusivamente un illecito amministrativo nell'installazione abusiva di una gru su parte della sede stradale).