(massima n. 1)
In tema di occupazione abusiva di alloggi pubblici, non esiste rapporto di specialitą, rilevante ex art. 9 legge n. 689 del 1981, tra la previsione di cui all'art. 26 L. 8 agosto 1977, n. 513, che commina solo una sanzione amministrativa a chi occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore e l'art. 633 c.p., che punisce l'invasione degli edifici in genere. La violazione amministrativa, infatti, riguarda la mancata osservanza delle procedure stabilite per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, mentre l'ipotesi di reato concerne tutte le lesioni del diritto di proprietą, privata o pubblica, compiute con atti arbitrari al fine di occupare i beni relativi o di trarne altrimenti profitto.